Con Delibera della Giunta Regionale n. IX/4613 del 28 dicembre 2012 modificata dalla Delibera n. X/67 del 24 aprile 2013, la Regione Lombardia ha approvato le regole di condizionalità valide per l’anno 2013
A CHI si applica la condizionalità
1) beneficiari di pagamenti diretti ai sensi dell'allegato 1 del Reg. (CE) 73/2009;
2) beneficiari dei programmi di sostegno per la ristrutturazione, la riconversione dei vigneti, e per la vendemmia verde e del premio di estirpazione;
3) beneficiari di 3 Misure del PSR 2007-2013: Misura 211, Misura 214 e Misura 221.
Novità 2013
ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)
A1: Direttiva 2009/147/CE “Conservazione degli uccelli selvatici”
Rispetto al 2012 sono stati inseriti 2 nuovi piani di gestione di ZPS ed è stato di conseguenza aggiornato l’allegato 3 della DGR.
2 nuovi piani:
- Piano di gestione della riserva naturale “Torbiere del Sebino o d’Iseo”
- Piano di gestione della “Riserva Naturale Isola Boscone”
A5: Direttiva 92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (Natura 2000)
Rispetto al 2012 sono stati inseriti 9 nuovi piani di gestione di SIC (3 dei quali sostituiscono quelli precedentemente approvati) ed è stato di conseguenza aggiornato l’allegato 4 della DGR.
6 nuovi piani:
- Piano di gestione del SIC ”Valle del Bitto di Albaredo”
- Piano di gestione del SIC Val Bodengo
- Piano di gestione del SIC “Val Zerta”
- Piano di gestione del SIC “Valpredina
- Piano di gestione della riserva naturale e sito d’importanza comunitaria “Lago di Montorfano”
- Piano di gestione del SIC “Rifugio Falk”
3 nuovi piani che sostituiscono i precedenti:
- Piano di gestione della riserva naturale “Torbiere del Sebino o d’Iseo”
- Piano di Gestione SIC IT2080021 “Monte Alpe”
- Piano di gestione SIC/ZPS IT20B0006 della “Riserva Naturale Isola Boscone”
A4: Direttiva 91/676/CEE “Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”
Aggiornamenti normativi in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l’anno 2013, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati e modifica delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati.
B9: Regolamento (CE) n. 1107/2009 “Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari”
Con l’entrata in vigore del DPR n. 55 del 28 febbraio 2012 [art. 20] che modifica il D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 diventa obbligatorio conservare per 3 anni tutta la documentazione prevista per legge (fatture/ moduli d’acquisto) nonché il registro dei trattamenti, che va tenuto per i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.
C17: Direttiva 2008/120/CE “Norme minime per la protezione dei suini”
Nell’atto C17 è stato eliminato il punto 9) degli impegni, citato nella DGR 2738/2011 e di cui si riporta il testo integrale: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.lgs 20 febbraio 2004 n. 53, le disposizioni di cui ai punti sopraindicati ovvero al punto 1, lettera b), al punto 2, al punto 4, al punto 5 e all'ultima frase del punto 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende.”
Ciò significa che non ci sono più differenze tra aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo l’entrata in vigore del D.lgs 53/2004, e aziende preesistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs 53/2004.
ALLEGATO 2 - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (BCAA)
STANDARD 2.2. ”Avvicendamento delle colture”
E’ stata meglio dettagliata la deroga 2 specificando che le aziende che possono presentare il PUA/PUAS (in alternativa all’analisi del terreno) sono le aziende agricole che utilizzano effluenti di allevamento, palabili e non palabili, quali quelli definiti dall’art. 3 lettera i) della DGR n. IX/2208 del 14/09/11 (letami, liquami e prodotti assimilati).
STANDARD 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”
Sono stati meglio specificati la definizione di fascia tampone e i relativi allegati.
Impegno a) Divieto di fertilizzazioni
Lungo i corsi d’acqua devono essere rispettati i divieti spaziali relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti inorganici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, e dei liquami secondo quanto stabilito dalla DGR n. IX/2208 del 14/09/2011 per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e dalla DGR n. VIII/5868 del 21/11/2007 per le zone NON vulnerabili ai nitrati.
Impegno b) Costituzione/mantenimento di fascia tampone
Lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell’elaborato 5 del Piano di gestione delle acque dell’Autorità di Bacino del Po e nell’elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco" del Piano di gestione delle acque dell’Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali è necessario costituire una fascia tampone. Per la definizione, le caratteristiche e gli impegni specifici relativi alla fascia tampone si rimanda all’Allegato 2.
In allegato:
• i BURL
• le Delibere
• gli allegati 3, 4 della DGR n. IX/4613 del 28/12/12 e gli allegati 1, 2, e 10 modificati dalla DGR n. X/67 del 24/04/13
• l’elaborato 5 del Piano di Gestione delle acque dell’Autorità di Bacino del Po
• l'elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco" contenuto nel Piano di Gestione delle acque dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
Informazioni
Tiziana Laconi
Struttura Programmazione e Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
Tel. 02.6765.2584
email: tiziana_laconi@regione.lombardia.it