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Pagamenti Diretti 2015

Con Decreto n. 3590 del 6 maggio 2015 sono state approvate le disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2015 riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno istituiti dal reg. (UE) n.1307/2013.


Modalità di presentazione della domanda  

La domanda unica di pagamento può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SI.SCO - Sistema delle Conoscenze. Gli agricoltori che hanno il fascicolo aziendale presso uno dei CAA delegati da OPR presentano la Domanda Unica di Pagamento all’Organismo Pagatore della Lombardia. Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori in una delle seguenti due modalità:

  • direttamente, sul sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS e mediante la firma digitale;
  • tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza.


Termini di presentazione della domanda  

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/747 della Commissione dell’11 maggio 2015 stabilisce una deroga al Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione delle domande Uniche 2015, con una proroga della scadenza al 15 giugno 2015.

Si comunicano i nuovi termini:

  • domanda iniziale : 15 giugno 2015;
  • domande in ritardo (art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014) : 10 luglio 2015, nel caso di presentazione in ritardo viene decurtato dell’1% il premio spettante al beneficiario per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto la termine fissato del 15 giugno 2015.

Tutte le informazioni relative alla Domanda Unica 2015 sono contenute nell’allegato 1 del decreto n. 3590 del 6 maggio 2015, si precisa le date riferite alla domanda iniziale, di modifica e domande in ritardo non sono aggiornate dato che fanno riferimento alle date di scadenza previste dal Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014.


Normativa  

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell’ambito della politica agricola comune. Il presente documento dispone le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013.

 

I regimi di sostegno applicati in Italia sono quelli di seguito elencati:

  • Regime di pagamento base previsto dal Titolo III Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Pagamento per le Pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente previsto dal Titolo III Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Pagamento per i Giovani agricoltori previsto dal Titolo III Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Sostegno Accoppiato previsto dal Titolo IV Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Regime dei Piccoli Agricoltori previsto dal Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell’ambito di uno o più dei regimi di aiuto sopra elencati è necessario che il soggetto richiedente l’aiuto rivesta la qualifica di “Agricoltore in attività”. Il requisito di “Agricoltore in attività” in capo al soggetto richiedente l’aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento degli aiuti diretti. Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto e cioè al momento in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non alla data ultima di presentazione della domanda.

Sulle superfici dichiarate nella domanda di pagamento, salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui ai paragrafi successivi, l’agricoltore deve esercitare attività agricola secondo una o più modalità tra quelle individuate dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ogni agricoltore beneficiario dei pagamenti diretti, deve rispettare e ottemperare ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e al rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, che costituiscono gli impegni di “condizionalità”.


Referenti:
Ida Santagata

AIUTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI E DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
Tel. 02.6765.2778
Fax 02.3936164
E-mail  ida_santagata@regione.lombardia.it


Francesca Ballarè
AIUTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI E DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
Tel 02.6765.0054
Fax 02.3936164
E-mail  francesca_ballare@regione.lombardia.it

Decreto n.3590 del 06/05/2015

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Manuale SISCO

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