La misura 211 sostiene l’attività degli agricoltori nelle zone montane. Si tratta di un aiuto annuale dato agli agricoltori per compensarli dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito causati dallo svantaggio di svolgere la propria attività agricola in montagna.
Quali sono gli obiettivi?
La misura 211, prevista dall’Unione Europea con il regolamento CE n. 1698/2005, si propone di:
- contrastare l’abbandono dell’agricoltura in montagna;
- ridurre il declino della biodiversità mantenendo soprattutto le praterie alpine, habitat di vitale importanza per la conservazione della flora e fauna tipica.
La misura è finalizzata a mantenere e sostenere l’attività degli agricoltori delle zone montane, mediante l’erogazione di specifiche indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna. Tali aiuti mirano altresì a contrastare l’abbandono delle superfici agricole di montagna, in particolare di quelle pascolive e foraggere.
Chi può fare domanda?
A) imprese agricole individuali:
- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”).
B) società agricole:
- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”).
C) società cooperative:
- titolari di partita IVA;
- iscritte all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.
I richiedenti devono esercitare l’attività agricola in Lombardia nei Comuni che ricadono nelle aree svantaggiate riportati nel paragrafo 20 del bando.
Per quali terreni è possibile ottenere l'indennità compensativa?
L’indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all’interno di comuni ricadenti in aree svantaggiate, riportati nel paragrafo 20 del bando.
A quanto ammonta l'indennità?
L'indennità è erogata in funzione della superficie dichiarata e nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 7 del bando.
Quali sono le condizioni per poter ottenere il premio?
Il pagamento dell’indennità è subordinato:
- all’ammissione a finanziamento;
- alla natura e all’estensione delle coltivazioni;
- al possesso dei terreni;
- al rispetto del regime delle quote latte;
- al rispetto della “condizionalità”;
- al mantenimento del rapporto UBA/ha di superficie foraggera compreso tra 0,2 e 3 UBA/ha.
Quando presentare la domanda?
La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata contestualmente alla domanda unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno, dal 2008 al 2013.
Come presentare la domanda?
Esclusivamente per via informatica per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
A chi chiedere ulteriori informazioni?
Le informazioni riportate in questa pagina sono solo parziali. per saperne di più scarica e leggi i documenti allegati o visita la pagina dedicata alla misura sul sito della Direzione Generale Agricoltura, raggiungibile attraverso il link a destra "Direzione Generale Agricoltura: Misura 211".
Informazioni
Direzione Generale Agricoltura
Massimo Rabai
tel. 02.6765.3763
email: massimo_rabai@regione.lombardia.it
TIPOLOGIA: Bandi Europei
SCADENZA: Temporale
DATA DI PUBBLICAZIONE: 17-03-2011
DATA CHIUSURA: 15-05-2011
PO: PO Sviluppo Rurale 2007-2013:FEASR