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PSR: Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane"

La misura 211 sostiene l’attività degli agricoltori nelle zone montane. Si tratta di un aiuto annuale dato agli agricoltori per compensarli dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito causati dagli svantaggi materiali che ostacolano l'attività agricola in montagna.

 

Quali sono gli obiettivi?
La misura 211, prevista dall’Unione Europea con il regolamento CE n. 1698/2005, si propone di:

  • contrastare l’abbandono dell’agricoltura in montagna;
  • ridurre il declino della biodiversità mantenendo soprattutto le praterie alpine, habitat di vitale importanza per la conservazione della flora e fauna tipica.

 Tali aiuti mirano altresì a preservare le superfici agricole di montagna, in particolare quelle pascolive e foraggere.


Chi può fare domanda?
A) imprese agricole individuali:

  • titolari di partita IVA;
  • iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”).

B) società agricole:

  • titolari di partita IVA;
  • iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”).

C) società cooperative:

  • titolari di partita IVA;
  • iscritte all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.


Per quali terreni è possibile ottenere l'indennità compensativa?
L’indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all’interno di comuni ricadenti in aree svantaggiate riportati nel paragrafo 20 del bando.

A quanto ammonta l'indennità?
L'indennità è erogata in funzione della superficie dichiarata e nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 7 del bando.

Quali sono le condizioni per poter ottenere il premio?
Il pagamento dell’indennità è subordinato:

  • alla natura e all’estensione delle coltivazioni;
  • al possesso dei terreni;
  • al rispetto del regime delle quote latte;
  • al rispetto della “condizionalità”;
  • al rispetto del rapporto UBA/ha di superficie foraggera compreso tra 0,2 e 3 UBA/ha;
  • all'impegno a proseguire l’attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento.

Quando presentare la domanda?
La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata contestualmente alla domanda unica e pertanto entro il 15 maggio 2012.

 Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.7, serie ordinaria del 16 febbraio 2012.

Come presentare la domanda?
Esclusivamente per via informatica attraverso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Informazioni
Le informazioni riportate in questa pagina sono solo parziali. Per saperne di più scarica e leggi i documenti allegati o visita la pagina dedicata alla misura sul sito della Direzione Generale Agricoltura.


Massimo Rabai 
tel. 02.6765.3763 
email: massimo_rabai@regione.lombardia.it
 

TIPOLOGIA: Bandi Europei
SCADENZA: Temporale
DATA DI PUBBLICAZIONE: 16-02-2012
DATA CHIUSURA: 15-05-2012
PO: PO Sviluppo Rurale 2007-2013:FEASR

Avvisi relativi al bando

Documento compresso - 1,43 MB

BURL n.7, serie ordinaria del 16/02/2012

Documento PDF - 866 KB

Allegato 1 al decreto n.970 - Bando misura 211 anno 2012

Documento PDF - 938 KB