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Autorità di Certificazione nazionale

L’Autorità di Certificazione nazionale, ai sensi del art. 57, par. 1.b) del Reg. (CE) n. 1198/2006 è stata individuata in modo da soddisfare il principio di separazione delle funzioni fra gli organismi designati e nell’ambito degli stessi.

L’Autorità di Certificazione designata per il FEP è il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - Divisione PEMAC 1.

Come stabilito dall’art. 60 del Reg. (CE) n. 1198/2006, i principali compiti dell’Autorità di Certificazione riguardano la responsabilità di elaborare, certificare e presentare le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti della Commissione e di provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione al FEP cui hanno diritto. Inoltre, è incaricata di tenere la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale dell’operazione e di presentare alla Commissione una previsione di spesa sull’esercizio finanziario in corso e su quello successivo. Infine, l’Autorità di Certificazione provvederà ad un adeguato coordinamento degli Organismi Intermedi.