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Comitato di Sorveglianza

Il CdS, previsto dalla normativa comunitaria (art.63 Regolamento 1083/2006), è stato istituito con decreto dell’Autorità di Gestione. E' presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e si compone di rappresentanti della Regione e dello Stato centrale.

In particolare, sono membri del Comitato di Sorveglianza:

  • il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato
  • l’Autorità di Gestione o un suo rappresentante
  • l’Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione
  • l’Autorità di Certificazione
  • l’Autorità di Audit
  • l’Autorità di gestione del POR FESR della Regione Lombardia
  • l’Autorità di gestione del POR FEASR della Regione Lombardia
  • un rappresentante del PO FEP
  • un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87
  • un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali
  • un rappresentante del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale
  • le Amministrazioni responsabili delle politiche trasversali (Ambiente e Pari Opportunità), secondo i rispettivi ambiti di competenza territoriale e le Autorità ambientali competenti per ambito territoriale
  • l’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali dei settori di intervento del Programma Operativo
  • l’Organismo regionale per le pari opportunità
  • i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali lombarde
  • i rappresentanti delle Università lombarde
  • un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale
  • un rappresentante dell’ANCI
  • le componenti del partenariato istituzionale e le autonomie funzionali
  • i rappresentanti del partenariato economico e sociale e del terzo settore (secondo quanto stabilito dal seguente paragrafo 5.4.2).

Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti potranno essere deliberate dal Comitato stesso, conformemente al suo regolamento interno.

Su propria iniziativa, o a richiesta del Comitato di Sorveglianza, un rappresentante della Commissione europea partecipa ai lavori del Comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Un rappresentante della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) possono partecipare a titolo consultivo per i Programmi Operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente, gli Organismi Intermedi, altre Amministrazioni ed esperti.

Nella sua prima riunione il Comitato, approva un regolamento interno che disciplina le modalità di assolvimento dei compiti affidatigli. E’ assicurata, ove possibile, un’equilibrata partecipazione di uomini e donne. Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo. A tal fine:

  • esamina e approva, entro 6 mesi dall’approvazione del Programma Operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri, secondo le necessità di programmazione;
  • viene informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall’Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell’approvazione di detti criteri;
  • valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati dall’Autorità di Gestione;
  • esamina i risultati dell’esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48.3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
  • esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;
  • è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione europea in seguito all’esame del Rapporto;
  • può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o di migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
  • esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi. è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.

Compiti del Comitato di Sorveglianza

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Regolamento del Comitato di Sorveglianza

Documento PDF - 285 KB