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Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione (AdG) è responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo, in conformità con i principi di sana e buona gestione amministrativa e finanziaria, principi che prevedono la semplificazione dell'azione amministrativa, la riduzione dei costi di adempimento a carico dei beneficiari, l'attenzione agli impatti regolativi, l'attenzione alle opportunità di sviluppo organizzativo degli apparati coinvolti nella gestione, l'ottimizzazione dell'efficacia degli interventi finanziari. Nello specifico, l'AdG adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dai Regolamenti Comunitari - in particolare dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006).

I compiti dell'Autorità di Gestione possono essere riassunti nei seguenti punti:

  • garantire che i progetti e gli organismi destinatari di un finanziamento siano selezionati conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;

 

  • garantire l'esistenza e l'utilizzo di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;

 

  • garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

 

  • garantire che l'Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;

 

  • guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del Programma Operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;

 

  • elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti Annuali e il Rapporto Finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione.