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Pagamenti Diretti 2016

Con Decreto n. 2963 del 02 aprile 2016 sono state approvate le disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2016 riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013.


Modalità di presentazione della domanda

La domanda unica di pagamento può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SI.SCO - Sistema delle Conoscenze. Gli agricoltori che hanno il fascicolo aziendale presso uno dei CAA delegati da OPR presentano la Domanda Unica di Pagamento all’Organismo Pagatore della Lombardia. Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

 

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori in una delle seguenti due modalità:

  • direttamente, sul sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi – CRS e mediante la firma digitale;
  • tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza.


Termini di presentazione della domanda

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio.

I principi generali della normativa unionale e nazionale stabiliscono che, qualora un termine scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2016 sono :

a) domande iniziali: 16 maggio 2016;

b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2016;

c) domande in ritardo (art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014) : 10 giugno 2016, nel caso di presentazione in ritardo viene decurtato dell’1% il premio spettante al beneficiario per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto la termine fissato del 16 maggio 2016.

Tutte le informazioni relative alla Domanda Unica 2016 sono contenute nell’allegato 1 del decreto n. 2963 del 2 aprile 2016.


Normativa

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio introducono il quadro giuridico degli aiuti diretti nell’ambito della politica agricola comune. Il presente documento dispone le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

 

I regimi di sostegno applicati in Italia sono quelli di seguito elencati:

  • Regime di pagamento base previsto dal Titolo III Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Pagamento per le Pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente previsto dal Titolo III Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Pagamento per i Giovani agricoltori previsto dal Titolo III Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Sostegno Accoppiato previsto dal Titolo IV Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;
  • Regime dei Piccoli Agricoltori previsto dal Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.


Per il Regime dei piccoli agricoltori, coloro che nel 2015 hanno aderito a tale regime, nel 2016 attraverso la compilazione della Domanda Unica di Pagamento possono presentare all’Organismo Pagatore una delle seguenti comunicazioni:

  • conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori;
  • conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori per subentro a seguito di successione effettiva o successione anticipata;
  • subentro nel Regime dei piccoli a seguito di successione effettiva o successione anticipata e contestualmente comunicazione di recesso dal regime;
  • recesso dal regime dei piccoli.

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell’ambito di uno o più dei regimi di aiuto sopra elencati è necessario che il soggetto richiedente l’aiuto rivesta la qualifica di “Agricoltore in attività”. Il requisito di “Agricoltore in attività” in capo al soggetto richiedente l’aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento degli aiuti diretti. Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto e cioè al momento in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non alla data ultima di presentazione della domanda.

Sulle superfici dichiarate nella domanda di pagamento, salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui ai paragrafi successivi, l’agricoltore deve esercitare attività agricola secondo una o più modalità tra quelle individuate dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ogni agricoltore beneficiario dei pagamenti diretti, deve rispettare e ottemperare ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e al rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, che costituiscono gli impegni di “condizionalità”.

Con Decreto OPR n. 4340 del 17/05/2016 sono state approvate le "Modifiche alle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di pagamento 2016" riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2016. 

Decreto n.2963 del 02/04/2016

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Manuale SISCO

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